Inoltre, insieme alla casa, il luogo di lavoro è un punto essenziale dove poter ricaricare il proprio veicolo, ibrido o elettrico, per uso privato.
L’investimento in un’infrastruttura di ricarica aziendale (colonnina e impianto elettrico) può anche portare importanti benefici in termini di immagine e servizio per clienti e visitatori.
Le stazioni di ricarica possono essere con presa fissa, compatibile con qualsiasi auto elettrica, oppure con cavo di ricarica integrato più comodo da usare ma meno flessibile, ognuna può anche essere dotata di un software di monitoraggio, ideale per contare tutte le ricariche effettuate dai diversi veicoli elettrici o utenti.
Sul mercato sono disponibili stazioni di ricarica rapida, facili da installare e integrabili anche in impianti elettrici esistenti.
L’installazione della stazione di ricarica non sempre si rende necessaria l’autorizzazioni o permessi da parte delle Autorità.
Quando è obbligatorio la progettazione da parte di un professionista abilitato (ad esempio un ingegnere) per l’installazione di una colonnina o wallbox di ricarica per veicoli elettrici (o ibridi plug-in)?
Progetto di impianto elettrico nei servizi condominiali |
Sulla obbligatorietà o meno del progetto il tecnico deve rilasciare apposita dichiarazione.
potenza impegnata <= 6 kw | progetto non obbligatorio |
potenza impegnata > 6 kw | obbligo del progetto |
potenza impegnata <= 6 kw ma con classe compartimento antincendio >= 30 | obbligo del progetto |
potenza impegnata <= 6 kw ma con centrale termica a gas > 34,8 kw | obbligo del progetto |
potenza impegnata <= 6 kw ma con autorimessa avente più di 9 autoveicoli | obbligo del progetto |
potenza impegnata <= 6 kw ma con box auto > 9 che non si affacciano su spazio a cielo aperto | obbligo del progetto |
potenza impegnata <= 6 kw ma con box auto > 9 che si affacciano su spazio a cielo aperto | progetto non obbligatorio |
Normativa di riferimento
Ti elenco le principali (quelle che ti servono) per capire l’obbligatorietà di progetto:
- Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 – Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici;
- Decreto Ministero degli interni 21 febbraio 2017 – Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.
Nel contesto delle prescrizioni del D.M. 37/08 il progetto, sempre obbligatorio, oltre i limiti di cui all’art. 5 comma 2 del decreto. Quindi è d’obbligo rivolgersi al professionista abilitato nei seguenti casi (riassumo solo i principali che potrebbero essere d’interesse) quando l’impianto viene installato (nuovo, se devi installare un nuovo contatore per la tua wallbox), trasformato (cambia il fine e lo scopo) o ampliato (generalmente il nostro caso):
- Ogni volta che la potenza impegnata supera i 6 kW contrattuali (per alcuni pubblici distributori 6 kW contrattuali corrispondono a 6,6 kW effettivi)
- In tutti i casi in cui una porzione dell’impianto è soggetta a normativa specifica del CEI: locali adibiti ad uso medico o ambienti per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio. Il decreto recita “in tutti i casi” per cui non fanno fede ne la potenza impegnata ne la superficie o il volume dell’ambiente.
- Luoghi con pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio: fanno parte di questa categoria in pratica tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco, ad esempio autorimesse di oltre 300 m².
- Nelle unità abitative che esse siano del tipo appartamenti, villette a schiera o ville singole, oltre al limite dei 6 kW il legislatore ha previsto l’obbligo di progetto anche nel caso in cui la superficie superi i 200 m².
Spero di averti dato del materiale convincente per avvertirti che questa è una cosa seria, soprattutto per le potenze delle auto elettriche oggi in circolazione (generalmente caricabatterie da 7 kW). Puoi scaricare il testo del decreto autorimesse (come lo chiamo io) qui di seguito.
Tratto dal testo del decreto D.M. 37/08
“Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d),e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. (art. 5 commi 1 e 2 del D.M. 37/08)”.
“ (…) Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
- impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
- impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
- impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
- impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
- impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
- impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
- impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
- impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10”.
Scarica il decreto autorimesse
Green-building
ingegneria e architettura sostenibile
In Italia si verificano, in media, tra i 30000 e i 50000 incendi all’anno negli edifici civili.
Tutti questi incendi sarebbero potuti essere evitati da una corretta installazione ed una attenta manutenzione.
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