Scritto da Mirko Paglia eco-ingegnere
22/10/2020

Quando è obbligatorio la progettazione da parte di un professionista abilitato (ad esempio un ingegnere) per l’installazione di una colonnina o wallbox di ricarica per veicoli elettrici (o ibridi plug-in)?
Progetto di impianto elettrico nei servizi condominiali |
potenza impegnata <= 6 kw | progetto non obbligatorio |
potenza impegnata > 6 kw | obbligo del progetto |
potenza impegnata <= 6 kw ma con classe compartimento antincendio >= 30 | obbligo del progetto |
potenza impegnata <= 6 kw ma con centrale termica a gas > 34,8 kw | obbligo del progetto |
potenza impegnata <= 6 kw ma con autorimessa avente più di 9 autoveicoli | obbligo del progetto |
potenza impegnata <= 6 kw ma con box auto > 9 che non si affacciano su spazio a cielo aperto | obbligo del progetto |
potenza impegnata <= 6 kw ma con box auto > 9 che si affacciano su spazio a cielo aperto | progetto non obbligatorio |
- dichiarazione di conformità di un’impresa o artigiano abilitato;
- progetto e relazione tecnica dell’installazione (materiali, dimensionamento ecc…).

Normativa di riferimento
Ti elenco le principali (quelle che ti servono) per capire l’obbligatorietà di progetto:- Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 – Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici;
- Decreto Ministero degli interni 21 febbraio 2017 – Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.
- Ogni volta che la potenza impegnata supera i 6 kW contrattuali (per alcuni pubblici distributori 6 kW contrattuali corrispondono a 6,6 kW effettivi)
- In tutti i casi in cui una porzione dell’impianto è soggetta a normativa specifica del CEI: locali adibiti ad uso medico o ambienti per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio. Il decreto recita “in tutti i casi” per cui non fanno fede ne la potenza impegnata ne la superficie o il volume dell’ambiente.
- Luoghi con pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio: fanno parte di questa categoria in pratica tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco, ad esempio autorimesse di oltre 300 m².
- Nelle unità abitative che esse siano del tipo appartamenti, villette a schiera o ville singole, oltre al limite dei 6 kW il legislatore ha previsto l’obbligo di progetto anche nel caso in cui la superficie superi i 200 m².
Tratto dal testo del decreto D.M. 37/08
“Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d),e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. (art. 5 commi 1 e 2 del D.M. 37/08)”. “ (…) Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:- impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
- impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
- impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
- impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
- impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
- impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
- impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
- impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10”.
Scarica il decreto autorimesse
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ingegneria e architettura sostenibile
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