Colonnine di Ricarica il dilemma della progettazione
Scritto da Mirko Paglia eco-ingegnere
22/10/2020

FACCIAMO CHIAREZZA!
Ecco finalmente ho scritto le “mitiche” parole di chi, per decine e decine di volte, ripete le stesse cose. Dalla didattica del mio prof. Marco Montemagno ho imparato che se la richiesta è ricorrente, è necessario o scrivere un articolo o produrre un video.
Quando è obbligatorio la progettazione da parte di un professionista abilitato (ad esempio un ingegnere) per l’installazione di una colonnina o wallbox di ricarica per veicoli elettrici (o ibridi plug-in)?
Propongo subito una tabella che poi spiego meglio in seguito facendo tutti i riferimenti normativi del caso.
Sulla obbligatorietà o meno del progetto il tecnico deve rilasciare apposita dichiarazione.
Progetto di impianto elettrico nei servizi condominiali |
potenza impegnata <= 6 kw | progetto non obbligatorio |
potenza impegnata > 6 kw | obbligo del progetto |
potenza impegnata <= 6 kw ma con classe compartimento antincendio >= 30 | obbligo del progetto |
potenza impegnata <= 6 kw ma con centrale termica a gas > 34,8 kw | obbligo del progetto |
potenza impegnata <= 6 kw ma con autorimessa avente più di 9 autoveicoli | obbligo del progetto |
potenza impegnata <= 6 kw ma con box auto > 9 che non si affacciano su spazio a cielo aperto | obbligo del progetto |
potenza impegnata <= 6 kw ma con box auto > 9 che si affacciano su spazio a cielo aperto | progetto non obbligatorio |
Chiara la tabella? Per normativa in ambito abitativo, singola unità immobiliare (una villetta per intenderci), se la tua installazione è sopra i 6 kW devi chiamarmi (o chiamare un progettista).
Se vivi in condominio con un’autorimessa sottoposta all’obbligo di CPI (Certificato di Prevenzione Incendi), e vuoi installare nel tuo box auto una wallbox per uso personale, devi chiedere al responsabile (di solito l’amministratore di condominio) che avrà la responsabilità di chiederti 2 cose:
).
- dichiarazione di conformità di un’impresa o artigiano abilitato;
- progetto e relazione tecnica dell’installazione (materiali, dimensionamento ecc…).

Normativa di riferimento
Ti elenco le principali (quelle che ti servono) per capire l’obbligatorietà di progetto:- Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 – Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici;
- Decreto Ministero degli interni 21 febbraio 2017 – Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.
- Ogni volta che la potenza impegnata supera i 6 kW contrattuali (per alcuni pubblici distributori 6 kW contrattuali corrispondono a 6,6 kW effettivi)
- In tutti i casi in cui una porzione dell’impianto è soggetta a normativa specifica del CEI: locali adibiti ad uso medico o ambienti per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio. Il decreto recita “in tutti i casi” per cui non fanno fede ne la potenza impegnata ne la superficie o il volume dell’ambiente.
- Luoghi con pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio: fanno parte di questa categoria in pratica tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco, ad esempio autorimesse di oltre 300 m².
- Nelle unità abitative che esse siano del tipo appartamenti, villette a schiera o ville singole, oltre al limite dei 6 kW il legislatore ha previsto l’obbligo di progetto anche nel caso in cui la superficie superi i 200 m².
Tratto dal testo del decreto D.M. 37/08
“Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d),e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. (art. 5 commi 1 e 2 del D.M. 37/08)”. “ (…) Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:- impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
- impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
- impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
- impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
- impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
- impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
- impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
- impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10”.
Scarica il decreto autorimesse
Green-building
ingegneria e architettura sostenibile
“
In Italia si verificano, in media, tra i 30000 e i 50000 incendi all’anno negli edifici civili.
I vigili del fuoco hanno rilevato e constatato che gli incendi dovuti a causa elettrica in abitazioni residenziali, hanno un’incidenza annua che fluttua tra il 10% ed il 13% (dati elaborati basandosi sugli interventi effettuali tra il 2007 ed il 2016).
Tutti questi incendi sarebbero potuti essere evitati da una corretta installazione ed una attenta manutenzione.
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Il progetto di un ‘impianto elettrico è SEMPRE obbligatorio, indipendentemente da dimensioni e/o potenze impegnate. Il discrimine per potenze o dimensioni o tipologia dell’attività riguarda solo chi deve redigere il progetto, cioè o un professionista abilitato (es. P >= 6 kW) o il responsabile tecnico (es. P < 6 kW) dell’impresa installatrice.
Tutto ciò è scritto chiaro chiaro nel DM 37/2008, da te stesso linkato. Magari leggilo prima di citarlo a vanvera.
Gentile collega, magari meglio leggere prima bene il titolo per poi contestualizzare l’argomento. Partendo dal presupposto che si sta parlando di colonnine di ricarica di qualsiasi potenza: so benissimo che è sempre obbligatorio un progetto per gli impianti elettrici ma non è obbligatorio quando si tratta di un impianto di cantiere, un’installazione di elettrodomestici, ascensori, porte o cancelli automatici o in generale interventi di manutenzione ordinaria. Le colonnine di ricarica, con le indicazioni in tabella, possono anche non avere obbligo di progetto ma sempre con obbligo di dichiarazione di conformità. Naturalmente questi nuovi elettrodomestici devono avere tutti i sistemi di sicurezza a bordo. Possiamo discutere che non sia un elettrodomestico? bhe potrebbe essere una discussione interessante.