
Vediamo al dunque e parliamo di cose serie: il contenuto della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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Il Ministero delle
Infrastrutture
e dei Trasporti
ha adottato la Circolare 18 novembre 2020, n. 45113 recante “Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120” contenente numerose disposizioni che incidono su diversi settori di competenza del Ministero.
La Circolare del MIT rappresenta una “sollecitazione” a Regioni, Province, Comuni, Provveditorati, Anas e Rfi all’applicazione delle misure del DL 76/2020 (“Decreto semplificazioni”). Tale documento è stato emanata insieme al Ministero della funzione pubblica per adottare proprio queste “semplificazioni“.
L’Obiettivo dichiarato è “assicurare” la crescita del Paese e superare la crisi economica innescata dalla pandemia da Coronavirus-19.
I temi trattati dalla circolare sono due, entrambi legati alle misure introdotte dal c.d. “decreto Semplificazioni” (D.L. 76 del 16 luglio 2020 convertito dalla legge 120/2020). Sotto la lente sono gli appalti per gli interventi d’infrastrutturazione (strade, ponti teleconomunicazioni … che non capisco perchè non abbiano fatto prima essendo un debito “buono” necessario per la crescita) e l’edilizia che, da sempre, rappresenta il motore dell’economica italiana ed è quest’ultimo aspetto che cercheremo di approfondire.
Relativamente agli appalti pubblici la circolare sottolinea, molto bene la non obbligatorietà delle modifiche a tempo introdotte dell’articolo 2 del decreto-legge n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020. Si legge cioè
“In sintesi, fino al 31 dicembre 2021, per gli appalti sotto soglia, sarà possibile procedere agli affidamenti diretti sino ad euro 150 mila, per i lavori, ed utilizzare le procedure di gara senza bando fino al raggiungimento delle soglie comunitarie di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti”.
Sopra soglia? bhe un pò di confusione sono riusciti a metterla, anche se preferisco chiamarla “poca chiarezza“:
“Per gli affidamenti sopra soglia comunitaria, oltre alla riduzione dei termini procedimentali, si prevede il ricorso alle procedure negoziate senza bando quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggia re la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati”
Demolizione e ricostruzione consentita con mantenimento delle preesistenti distanze
Nella circolare c’è esplicita volontà di disciplinare i casi in cui c’è demolizione e ricostruzione degli edifici preesistenti che risultino “legittimamente” ubicati rispetto ad altri immobili (in termidi di distanze) che però non rispettare le attuali norme in termini di distanze. In questi casi, la ricostruzione è possibile in deroga alle norme in questione, e quindi col mantenimento delle distanze preesistenti, con l’unica prescrizione (forse banale ai molti) che l’edificio originario sia “legittimamente” realizzato.
Quali documenti sono accettati per la verifica di Legittima realizzazione dell’immobile preesistente?
Si fa riferimento all’art. 9-bis del D.P.R. 380/2001 (Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili), inserita dal D.L. 76/2020, dove è indicata la documentazione da cui ricavare lo “stato legittimo” di un edificio.
Incrementi volumetrici (interessante, vi consiglio di approfondirlo)
La circolare dice che gli incentivi volumetrici riconosciuti (per un maggiore isolamento per esempio) possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.
Edifici nei centri storici
Al comma 1-ter, dell’art. 2-bis del D.P.R. 380/2001 c’è una specificazione all’ipotesi in cui gli interventi considerati riguardino zone omogenee A o zone assimilate a queste dai piani urbanistici comunali, ovvero centri e nuclei storici. Il legislatore ha posto un’ulteriore condizione per l’applicabilità delle disposizioni dettate dal comma: l’intervento sia contemplato “esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale”.
Ovviamente si vuole assicurare una maggior tutela alle aree soggette al vincolo di zone A e dei centri storici.
Strumenti di pianificazione
Sono fatte salve “le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti”. Le amministrazioni preposte alla pianificazione del territorio, quindi nei rispettivi ambiti di competenza, possono dettare prescrizioni anche meno rigide per effettuare interventi edili.
Pareri degli enti preposti alla tutela
In relazione al richiamo conclusivo ai “pareri degli enti preposti alla tutela”, il legislatore ha voluto sottolineare la necessità, laddove risultino vincoli sui singoli edifici o sulle aree interessate dagli interventi, di acquisire il parere delle autorità preposte.
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